(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48
                        del 27 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1994,
n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la  qualificazione  del
settore  artigiano),  le  parole  "il  contributo  del  3  per  cento
sull'importo delle garanzie prestate al 31  dicembre  di  ogni  anno"
sono  sostituite  con  le  parole: "un contributo fino al 3 per cento
dell'importo delle nuove garanzie effettivamente prestate per ciascun
anno, privilegiando  le  operazioni  di  garanzia  a  breve  e  medio
termine".