(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano), le parole "il contributo del 3 per cento sull'importo delle garanzie prestate al 31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole: "un contributo fino al 3 per cento dell'importo delle nuove garanzie effettivamente prestate per ciascun anno, privilegiando le operazioni di garanzia a breve e medio termine".